Circolari

Oggetto: Art. 25 decreto legislativo n. 80 del 2015 Misure di conciliazione vita-lavoro, welfare aziendale e sgravi contributivi.
Circolare n° 31/2017 » 27.10.2017
E’ in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale applicativo dell’articolo 25 del d. lgs. n. 80/2015 recante “Destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata”.
Detta norma destina, per il triennio 2016-2018, una quota degli sgravi contributivi stanziati allo scopo di incentivare la contrattazione di secondo livello, “alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata”.
Per poter accedere a tali sgravi è condizione necessaria la sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, anche ad integrazione di precedenti intese del medesimo livello, recanti l'introduzione di misure di conciliazione innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dal c.c.n.l. applicato in azienda, o, naturalmente, dalle norme di legge vigenti.
Pur non essendo ancora efficace il decreto poiché, come detto, non ancora pubblicato in Gazzetta, il Ministero del Lavoro ha comunque pubblicato sul proprio sito http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Decontribuzione-misure-conciliazione-vita-lavoro-online-il-deposito-telematico.aspx le istruzioni relative al deposito degli accordi eventualmente sottoscritti a partire dall’1/1/2017, in vista della prima scadenza per il deposito telematico, fissata al 31 ottobre p.v.; lo stesso Ministero annuncia inoltre che nei prossimi giorni “sarà disponibile l'applicativo per l'invio dell'istanza telematica sul portale INPS”.
Nel merito, il decreto elenca, all’articolo 3, le aree di intervento delle possibili misure di conciliazione, così declinate:
A) Area di intervento genitorialità
- Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
- Previsione di nidi d'infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- Buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting.
B) Area di intervento flessibilità organizzativa
- Lavoro agile;
- Flessibilità oraria in entrata e uscita;
- Part-time;
- Banca ore;
- Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti (cfr. ad esempio, per le imprese interessate, le norme di recente introdotte nell’articolo 54, lettera c) del CCNL Servizi Ambientali 6/12/2016 ovvero nell’articolo 54 del CCNL Autostrade e Trafori 29/07/2016).
C) Welfare aziendale
- Convenzioni per l'erogazione di servizi time saving;
- Convenzioni con strutture per servizi di cura;
- Buoni per l'acquisto di servizi di cura.
Ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del decreto interministeriale, ai fini dell’ammissione al beneficio le misure di conciliazione disciplinate negli accordi sono individuate in un numero minimo di due tra tutte quelle sopra elencate, di cui almeno una tra quelle elencate nelle aree di intervento di cui in A) e in B).
Inoltre, il contratto collettivo che introduce dette misure deve riguardare almeno il 70% dei lavoratori, intesi come media dei dipendenti occupati nell’anno civile precedente la domanda di sgravio (art. 2, quarto comma del decreto).
Altra condizione essenziale è rispetto, da parte del datore di lavoro, “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” come previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 richiamato nell’art. 2, sesto comma, del decreto interministeriale: in sostanza, come previsto ormai per quasi ogni tipo di incentivo, non accedono agli sgravi le aziende che applicano contratti collettivi sottoscritti da soggetti imprenditoriali o sindacali non rappresentativi.
L’articolo 4 del decreto regolamenta i criteri e le modalità di determinazione del beneficio contributivo; esso prevede che le risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno saranno ripartite per il 20% dell'ammontare in misura eguale, sulla base del numero complessivo dei datori di lavoro ammessi allo sgravio, mentre l’80% sarà attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell'anno civile precedente la domanda di ammissione al beneficio (trasmessa all'INPS in via telematica) dai medesimi datori di lavoro (articolo 4, primo comma).
Il beneficio, che non può in ogni caso eccedere per ciascuna azienda l’importo corrispondente alla misura del 5% della retribuzione imponibile (art. 4, terzo comma), sarà riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018, trattandosi di misura definita dal Legislatore come avente “carattere sperimentale” (articolo 4, secondo comma).
Le domande di sgravio, di cui l’articolo 6 del decreto elenca i contenuti minimi essenziali, devono essere presentate entro i seguenti termini:
a) 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2017;
b) 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2018.
Cordialmente.
Circolari recenti
Circolare n° 25
IVA. Territorialità delle prestazioni di servizi aventi a oggetto imbarcazioni da diporto: le prove dell’effettivo utilizzo nell’U.E.
27.11.2020 Leggi tuttoCircolare n° 24
IVA. Detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione;
Temi di attualità relativi ai modelli di...
Circolare n° 23
IVA. Il punto sulla trasmissione telematica dei corrispettivi; Le modifiche apportate dal decreto-legge n. 23 del 2020 alla disciplina dei dividendi corrisposti alle società...
17.11.2020 Leggi tuttoCircolare n° 022/2020
Efficienza energetica: recepimento della direttiva (UE) 2018/2002; Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni.
Circolari...
Circolare n° 021/2020
Prestazione energetica degli edifici: il recepimento della direttiva (UE) 2018/844.
Circolare ASSONIME.
Pagina 2 di 185 pagine < 1 2 3 4 > Last › Pagina precedente Pagina successiva